diritto di usufrutto

Il diritto di usufrutto è sorto a Roma, tra la fine del III secolo e l’inizio del II secolo a.C. con lo scopo di assicurare alla vedova un tenore di vita adeguato dopo la morte del marito.

Nelle fonti romane l’usufrutto viene definito come il diritto di utilizzare e fruire di cose altrui conservandone la sostanza (ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia).
Il codice civile del 1865 riprodusse sostanzialmente la definizione romana; inoltre, questo codice prevedeva nel caso di successione un diritto di usufrutto legale a favore del coniuge superstite sui beni dell’altro coniuge; questa figura era riprodotta anche nel codice civile nel 1942, ma è stata abrogata nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia che riconosce al coniuge il diritto ad una quota dell’eredità (e non il diritto di usufrutto).

Tradizionalmente la proprietà di un bene gravata da un diritto di usufrutto a favore di un’altra persona si definisce “nuda proprietà”, perché di fatto il diritto di proprietà risulta spogliato o “svuotato” della facoltà di godimento da parte del proprietario che non può più utilizzare il bene, ma conserva la facoltà di disposizione.

Secondo l’art. 981 del codice civile, il diritto di usufrutto consiste nel “diritto di una persona di utilizzare una cosa di proprietà di un’altra persona e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, cioè lo scopo stabilito dal proprietario.”

Ad esempio: se il diritto usufrutto riguarda un appartamento ad uso abitativo, l’usufruttuario non può trasformarlo in un bar; se una persona ha l’usufrutto su un vigneto non può trasformarlo in un frutteto.

DIRITTI DELL’ USUFRUTTUARIO

L’usufruttuario ha diritto:

  1. Al possesso dei beni;
  2. Al godimento dei beni nel modo più pieno, salva la destinazione economica, che non può essere modificata;
  3. A un’indennità per i miglioramenti introdotti

OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO

L’usufruttuario è obbligato:

  1. All’inizio dell’usufrutto, a compiere l’inventario delle cose consegnategli e a prestare cauzione mediante una garanzia reale (pegno, ipoteca) o personale (fideiussione) per l’adempimento degli altri suoi obblighi. Dalla cauzione sono dispensati i genitori per l’usufrutto legale che hanno sui beni dei figli minori.
  2. Durante l’usufrutto, vi è l’obbligo di godere il bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001); l’obbligo di denunciare al proprietario le usurpazioni e le molestie di terzi (art. 1012) e l’obbligo di sostenere le spese ordinarie (non quelle per riparazioni straordinarie) e le imposte sul reddito (non quelle sul capitale).
  3. Alla fine dell’usufrutto,l’ usufruttuario deve restituire le cose (articolo 1001). Egli ha però diritto di trattenerle finchè non gli venga rimborsato quanto abbia pagato per spese che stavano a carico del proprietario.

ACQUISTO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO

Il diritto di usufrutto si acquista:

  • Per legge (usufrutto legale): i genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore
  • Per usucapione: quando una persona possiede un bene come usufruttuario (quasi possesso) per il tempo e alle condizioni stabilite dalla legge.
  • Per volontà dell’uomo (usufrutto volontario): la volontà può essere espressa in un contratto o in un testamento.

ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO

L’usufrutto si estingue:

  1. Per morte dell’usufruttuario o, quando l’usufruttario sia una persona giuridica, per il decorso di trent’anni dalla costituzione dell’usufrutto.
  2. Per la scadenza del termine;
  3. Per prescrizione estintiva, cioè quando il titolare non ne faccia uso per venti anni;
  4. Per consolidazione, che si ha quando l’usufruttuario acquisti la proprietà o il proprietario acquisti l’usufrutto;
  5. Per il perimento totale della cosa.

Si evidenzia inoltre che l’usufrutto rende difficili le trasformazioni che possono essere richieste dai cambiamenti economici e costituisce un vincolo nella libera circolazione dei beni. Un altro inconveniente dell’usufrutto è che l’usufruttuario può trascurare la manutenzione dell’oggetto dell’usufrutto in prossimità della scadenza del termine previsto per l’estinzione di tale diritto.