I regolamenti, pur non essendo delle leggi (ma atti amministrativi), pongono norme giuridiche, cioè regole di condotta. Si distinguono in: regolamenti governativi (adottati dal Governo) e in regolamenti locali (adottati dagli enti locali: Comune, Regione ecc.).

I regolamenti sono fonti del diritto secondarie perché devono rispettare ciò che è detto nella Costituzione e nelle leggi costituzionali e nelle altre fonti primarie (leggi, atti aventi forza di legge).

Il Parlamento non si può occupare di tutto; vi sono questioni locali che vengono disciplinate da regolamenti locali (ad esempio le norme sul divieto di posteggiare le auto, o di accedere con i veicoli nei centri storici delle città; le norme che disciplinano i mercati locali ecc.).

Ci sono inoltre materie di interesse generale sulle quali non spetta al Parlamento, ma al Governo o ai singoli ministri emanare apposite norme. Ad esempio dopo l’emanazione di una legge è quasi sempre necessario emanare norme che regolano come essa si applica nella pratica; si pensi alla legge che prescrive l’uso del casco per la guida dei motoveicoli e diventa necessario chiarire con dei regolamenti governativi quali caratteristiche tecniche dovrà avere il casco, a quali prove dovrà essere sottoposto il prototipo per ottenere l’omologazione del casco e quale autorità dovrà concedere questa omologazione. È evidente che questi regolamenti hanno lo scopo di dare esecuzione, attuazione, integrazione alle leggi del Parlamento.

I regolamenti adottati dal Governo (regolamenti governativi) vengono emanati con un decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).
Invece, i regolamenti adottati dai singoli ministri nelle materie di loro competenza, hanno forma di decreti ministeriali (D.M.). In questo caso dovranno rispettare non solo le fonti costituzionali e le fonti primarie ma anche i regolamenti governativi.