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Per obbligazione si intende il vincolo giuridico che lega il soggetto passivo (debitore) al creditore, in forza del quale il debitore è tenuto a una determinata prestazione (dare, fare, non fare) a favore del creditore.

Gli elementi dell’obbligazione sono:

  1. I soggetti. Nella obbligazione vi sono due parti: il creditore (colui che può pretendere la prestazione) e il debitore (colui che deve effettuare la prestazione).
  2. La prestazione, che è costituita dal comportamento cui è tenuto il debitore, può consistere in un dare, o in un fare o in un non fare. Deve essere valutabile economicamente, possibile, lecita, determinata o determinabile (art. 1174-1346 c.c.).
  3. Il vincolo giuridico, che è il legame che stringe il debitore al creditore, in virtù del quale quest’ultimo può esigere che il debitore dia, faccia o non faccia qualcosa. Il vincolo deve essere informato a correttezza (art. 1175 c.c.).

Le obbligazioni si distinguono in base agli elementi che le costituiscono:

DISTINZIONE IN BASE AI SOGGETTI:

Obbligazioni semplici e multiple.

Le obbligazioni semplici sono quelle in cui vi è un solo creditore e un solo debitore, e quest’ultimo deve adempiere interamente ed esattamente la prestazione (non può adempiere in parte o dare una cosa diversa).

Le obbligazioni multiple sono quelle in cui vi è una molteplicità di soggetti (più debitori o più creditori, o più debitori e più creditori insieme).

Le obbligazioni multiple, a loro volta, si distinguono in parziarie e solidali.

Le obbligazioni sono parziarie o rateali, quando essendovi più debitori, ciascuno è tenuto a pagare la propria quota di debito; oppure, essendovi più creditori, ciascuno può riscuotere solo la propria quota.

Le obbligazioni sono solidali quando, essendovi più debitori (solidarietà passiva), ciascuno di essi, a scelta del creditore, è tenuto a pagare l’intero debito; oppure, essendovi più creditori, ciascuno può chiedere l’intera prestazione (solidarietà attiva).

NELL’IPOTESI DELLA SOLIDARIETÀ PASSIVA, l’adempimento eseguito da un debitore libera tutti gli altri nei confronti del creditore. Il vincolo esterno tra creditori e debitori viene a cessare. Naturalmente colui che ha pagato ha il diritto di esigere dai condebitori la loro quota, in virtù del vincolo interno che lega i debitori tra di loro.

Come si vede, la solidarietà passiva si risolve in una garanzia per il creditore che può pretendere la prestazione da ciascuno dei debitori. L’insolvenza di un debitore è a carico degli altri, fra i quali si riparte.

NELL’IPOTESI DELLA SOLIDARIETÀ ATTIVA, ciascun creditore può esigere l’intera prestazione dal debitore, che rimane liberato nei confronti di tutti gli altri creditori (cessazione del vincolo esterno). Naturalmente il creditore che ha riscosso, in base al vincolo interno, deve ripartire con gli altri quanto ha riscosso.

Se nel rapporto obbligatorio vi sono più debitori, SI PRESUME che essi siano obbligati in solido tranne che risulti diversamente dal titolo della legge;

Se nel rapporto obbligatorio vi sono più creditori SI PRESUME che ciascuno possa chiedere solo la sua quota.

Pertanto, LA SOLIDARIETÀ PASSIVA È LA REGOLA; invece la solidarietà attiva è l’eccezione (deve essere stabilita dal titolo o dalla legge).