L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Un aiuto per chi non può provvedere ai propri interessi

Amministratore di sostegno: volontario a sostegno delle persone fragili

Tante sono le persone prive di autonomia: i soggetti disabili, gli alcolisti, i tossico-dipendenti, i soggetti colpiti da ictus-cerebrale e in generale tutti coloro che hanno un’infermità fisica o psichica che impedisce di provvedere ai propri interessi, temporaneamente o parzialmente.In Italia dal 9 gennaio 2004, la legge n. 6 ha introdotto una misura alternativa all’inabilitazione e all’interdizione (istituti ormai desueti). Lo scopo di questa legge è di aiutare con un amministratore di sostegno le persone che, per motivi di salute o altre necessità, non sono in grado di curare pienamente i propri interessi.L’ amministrazione di sostegno ha un carattere speciale, perché non riguarda tutti gli atti dell’incapace (come avviene nell’interdizione): infatti, l’interessato rimane pienamente capace di agire per atti che sono necessari a soddisfare le esigenze quotidiane e per gli atti giuridici dove non occorre l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Chi può presentare la domanda per la nomina dell’amministratore di sostegno? Il ricorso può essere presentato dallo stesso beneficiario, dal coniuge o dal convivente e dai familiari più stretti (parenti entro il 4° grado e affini entro il 2° grado) o dal Pubblico Ministero. Con questa legge viene data la possibilità di presentare il ricorso al giudice anche ai responsabili dei servizi sociali (assistenti sociali) e agli operatori sanitari che sono venuti a conoscenza delle condizioni di difficoltà della persona interessata.Il ricorso al giudice tutelare può essere presentato anche personalmente; se occorre il patrocinio di un legale, i non abbienti possono avere il beneficio dell’assistenza di un avvocato, a spese dello Stato. E’ facile presentare ricorso, perché vi sono molti siti di tribunali che forniscono la modulistica per redigere la relativa domanda. Dopo la presentazione del ricorso, è il giudice tutelare competente a controllare se ci sono i presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno. Durante il processo, il giudice tutelare deve sentire personalmente l’interessato e può disporre gli accertamenti medici e altri mezzi istruttori che sono necessari per la decisione. Inoltre il giudice tutelare deve stabilire i poteri dell’amministratore di sostegno, cioè quali atti giuridici può compiere.Se il beneficiario ha difficoltà ad amministrare il patrimonio, viene dato all’amministratore di sostegno il potere di recuperare i crediti non riscossi, di incassare il canone di locazione, di riscuotere la pensione e in certi casi si possono dare poteri di tipo sanitario. Invece per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita di un immobile) è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno? Sicuramente le persone che sono più vicine al beneficiario, che lo conoscono meglio e possono essere di grande aiuto (come il coniuge e i parenti entro il quarto grado). Però, se nessuno di queste persone vuole dare la disponibilità, il giudice nomina una persona di sua fiducia: infatti, esiste presso ogni tribunale una lista di professionisti che danno la disponibilità ad assumere questo incarico.L’amministratore di sostegno non riceve un compenso perché è un’attività gratuita, ma può chiedere al giudice un rimborso delle eventuali spese effettuate purché siano documentate.La nomina dell’amministratore di sostegno viene resa pubblica con una comunicazione all’Ufficiale di Stato civile. È evidente che questo incarico può essere sempre revocato quando il beneficiario non ha bisogno di essere aiutato perché è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

 

 

Prof.ssa G. Ronsisvalle