L’AGENTE DI COMMERCIO
È UN COLLABORATORE AUTONOMO DELL’IMPRENDITORE
AFFRONTA I COSTI E I RICAVI DELLA SUA ATTIVITÀ SENZA RIMBORSO SPESE
SI IMPEGNA A PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI IN UNA ZONA DETERMINATA PER CONTO DELL’IMPRENDITORE E IN CAMBIO RICEVE UNA PROVVIGIONE
IL CONTRATTO DI AGENZIA RICHIEDE LA FORMA SCRITTA SOLO AI FINI DELLA PROVA
TALE CONTRATTO ATTRIBUISCE UN DIRITTO DI ESCLUSIVA A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI:
- L’AGENTE NON PUÒ CONCLUDERE AFFARI PER CONTO DI PIÙ IMPRENDITORI CONCORRENTI
- L’IMPRENDITORE NON PUÒ AVVALERSI DI PIÙ AGENTI NELLA STESSA ZONA
L’AGENTE E L’IMPRENDITORE DEVONO AGIRE CON LEALTÀ
L’AGENTE DI COMMERCIO HA DEGLI OBBLIGHI:
- OSSERVARE LE ISTRUZIONI DATE
- TUTELARE GLI INTERESSI DELL’IMPRENDITORE
- OSSERVARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE
IL RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
SE L’AGENTE DI COMMERCIO HA IL POTERE DI CONCLUDERE CONTRATTI IN NOME E PER CONTO DELL’IMPRENDITORE, QUINDI HA IL POTERE DI RAPPRESENTANZA CONFERITO CON UNA PROCURA, SI CONFIGURA UNA DIVERSA FIGURA PROFESSIONALE, CIOÈ IL RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
NELLA REALTÀ COMMERCIALE È DIFFUSA LA PERSONA DEL PROCACCIATORE DI AFFARI
NON SI DEVE CONFONDERE CON L’AGENTE DI COMMERCIO
- PERCHÉ LAVORA SALTUARIAMENTE PER CONTO DI UN IMPRENDITORE;
- NON HA L’ESCLUSIVA DI UNA DETERMINATA ZONA
- NON HA UN’ORGANIZZAZIONE AUTONOMA