La servitù di passaggio è disciplinata dall’art. 1051 del c.c. ed è un diritto reale di godimento inerente ad un fondo (diritto di lunga durata o anche perpetuo). È uno strumento giuridico molto importante perché consente ad una persona di attraversare il fondo altrui per raggiungere un luogo che sarebbe irraggiungibile. Se un fondo è circondato da fondi altrui e non ha uscita sulla via pubblica, il proprietario ha il diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Non vi è un rapporto personale fra i proprietari di due fondi ma un diritto reale che il proprietario del fondo dominante ha sul fondo servente. Per costituire la servitù di passaggio vi devono essere: il fondo dominante e il fondo servente. Il fondo dominante è il fondo che beneficia della servitù; il fondo servente deve consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante. Il proprietario del fondo servente deve mantenere libero il passaggio per il fondo dominante; nel caso in cui il proprietario del fondo servente impedisce il passaggio al proprietario del fondo dominante, quest’ultimo ha il diritto di rivolgersi al giudice per fare valere il proprio diritto di accesso.

La servitù di passaggio è una servitù coattiva o legale perché si costituisce per legge, anche contro la volontà del proprietario. Se il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente non riescono a trovare un accordo, l’avente diritto può rivolgersi al giudice e la servitù viene costituita mediante una sentenza.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

ESERCIZIO DELLA SERVITÙ DI PASSAGGIO

La servitù deve esercitarsi:

  • Nel modo stabilito dal contratto, dal testamento o dalla sentenza che ha costituito la servitù (art. 1063 c.c.);
  • Se manca il contratto o la sentenza, la servitù si deve esercitare in conformità al possesso, cioè alla pratica dell’anno antecedente (art. 1066 c.c.), essendo vietata ogni innovazione che rende più gravosa la condizione del fondo servente, o rende più incomoda la condizione del fondo dominante;
  • Se il titolo e il possesso non bastano ad eliminare ogni dubbio, si deve osservare IL CRITERIO DI SODDISFARE IL BISOGNO DEL FONDO DOMINANTE CON IL MINORE AGGRAVIO DEL FONDO SERVENTE (art. 1065 c.c.). Quindi il proprietario del fondo dominante deve scegliere per l’accesso al fondo servente il tempo e le modalità che siano meno incomodi al proprietario del fondo.

ESTINZIONE DELLA SERVITÙ

La servitù di passaggio si estingue:

  • Per decorso del termine (se la servitù è stata costituita a tempo determinato);
  • Per prescrizione (cioè per non avere esercitato il diritto per 20 anni);
  • Per confusione (quando i 2 fondi vengono ad appartenere alla stessa persona).

Prof.ssa Giuseppina Ronsisvalle