La mora del debitore è il ritardo nell’adempimento della obbligazione. Da questa situazione di ritardo, la legge fa derivare delle conseguenze negative per il debitore. Per avere la mora del debitore occorre che il debito sia certo, cioè sicuro nella sua esistenza ed esigibile, cioè scaduto; non è richiesta la liquidità del credito, ma soltanto la certezza del suo ammontare. Inoltre occorre che il creditore dimostri la sua volontà di esigere il credito mediante l’atto di costituzione in mora, cioè mediante una intimazione ad adempiere o richiesta per iscritto. Per esempio il signor Bianchi scrive al signor Rossi una lettera in cui manifesta espressamente la volontà di ottenere l’esecuzione della prestazione dovuta.

Vi sono però dei casi in cui la situazione di mora del debitore si verifica automaticamente, cioè per il solo fatto del ritardo nell’adempimento.

Pertanto, non è necessaria la costituzione in mora nei seguenti casi:

  1. Per le obbligazioni derivanti da fatto illecito (la mora decorre dal giorno dell’evento dannoso);
  2. Per le obbligazioni che il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire (la mora decorre dalla data di tale dichiarazione);
  3. Per le obbligazioni soggette ad un termine prefissato ed eseguibili al domicilio del creditore (la mora decorre dalla scadenza del termine art. 1219 c.c.).

Effetti della mora del debitore

Gli effetti prodotti dalla mora del debitore sono i seguenti:

  • Il debitore è tenuto a risarcire il danno causato dal ritardo;
  • Il rischio del caso fortuito si pone a carico del debitore, il quale non è più liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, a meno che provi che la cosa sarebbe perita ugualmente presso il creditore (art. 1221 c.c.).

Gli interessi moratori

Nelle obbligazioni pecuniarie, cioè nelle obbligazioni che hanno ad oggetto la consegna di somme di denaro, il debitore deve corrispondere al creditore gli interessi moratori sulla somma non pagata.
Il tasso è quello legale, ma se erano previsti (per iscritto) interessi in misura superiore, lo stesso saggio si applicherà anche agli interessi moratori (art. 1224, prima comma, c.c.).

Nel caso in cui non sia stata pattuita la misura degli interessi moratori (e dunque sono dovuti i soli interessi legali) il creditore potrà eventualmente dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto al 10%. Per esempio, potrà provare che, per effetto del ritardato pagamento della somma dovuta dal debitore, egli non ha potuto concludere un affare che gli avrebbe consentito di realizzare un dato guadagno.

 

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