Matrimonio

L’articolo 29 della Costituzione. definisce la famiglia. come una società naturale. fondata sul. matrimonio. Tale istituto è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

 

L’articolo 29 della Costituzione italiana afferma che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna in completa comunità di vita, al fine di fondare la famiglia, per il bene dei coniugi e per la procreazione ed educazione della prole.
Con l’espressione “società naturale” si fa riferimento ad un’aggregazione di origine spontanea, che preesiste allo Stato e prescinde da un riconoscimento formale da parte dello Stato stesso. Difatti, storicamente l’uomo si è prima riunito in famiglie, poi in tribù, poi in città e infine in Stati. Pertanto, la famiglia è diventata la formazione di base in cui ha origine l’aggregazione sociale. La Costituzione ne prende atto.

Il matrimonio è un istituto rilevante per il diritto dello Stato perché la famiglia rappresenta l’organizzazione fondamentale alla base dell’intera società, ma è anche rilevante per il diritto della chiesa cattolica, perché costituisce un sacramento.

Il sistema matrimoniale italiano conosce tre forme di matrimonio con effetti civili:

  • MATRIMONIO CIVILE. È celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile ed è regolato totalmente dalla legge dello Stato.
    E’ preceduto dalle pubblicazioni, che devono essere fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono rimanere esposte, per almeno otto giorni consecutivi, nell’albo dei comuni di residenza degli sposi.
    La celebrazione avviene pubblicamente in municipio, davanti all’ufficiale dello stato civile (il sindaco o un funzionario comunale da lui delegato) e alla presenza di due testimoni degli sposi.
  • MATRIMONIO CONCORDATARIO (o cattolico-civile). Il matrimonio concordatario, o religioso con effetti civili, è disciplinato dal diritto della Chiesa come atto e dal diritto dello Stato italiano come rapporto giuridico.

Il matrimonio religioso viene celebrato in chiesa davanti a un ministro del culto cattolico e produce anche effetti civili alle seguenti condizioni:

  1. il parroco, deve dare lettura agli sposi degli articoli del codice civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143, 144 e 147).
  2. L’atto di matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni nell’albo del Comune e deve essere seguito dalla trascrizione nei registri dello stato civile.

In ogni caso il matrimonio religioso non può essere trascritto, e quindi non può produrre effetti civili nell’ordinamento statale, quando uno degli sposi non abbia l’età minima richiesta dalla legge italiana o vi sia un altro impedimento (come l’infermità di mente o il vincolo di un altro matrimonio ancora valido agli effetti civili).

  • MATRIMONIO ACATTOLICO. È celebrato davanti ai ministri di un culto religioso non cattolico ammesso nello Stato.
    I ministri celebranti devono essere autorizzati alla celebrazione dall’ufficiale dello Stato civile.
    Il matrimonio non cattolico è disciplinato dalla legge civile dello Stato, tranne che per la forma della celebrazione (lasciata alla rispettiva confessione religiosa).
    Lo Stato italiano quindi stabilisce le condizioni per contrarlo, le pubblicazioni, gli accertamenti per la mancanza di impedimenti, la validità e gli effetti civili.
    Il ministro del culto non cattolico, durante la celebrazione, legge gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile e in presenza di due testimoni riceve la dichiarazione degli sposi di accettarsi reciprocamente come marito e moglie.
    Il ministro del culto compila immediatamente l’atto di matrimonio e lo trasmette all’ufficio dello stato civile per la trascrizione negli appositi registri. Con la trascrizione il matrimonio produce effetti civili.

 

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