I decreti legge mirano ad affrontare situazioni gravi e improvvise per le quali non c’è il tempo di seguire l’ordinario procedimento di approvazione di una legge. Pensiamo, ad esempio, ai provvedimenti urgenti, indispensabili per far fronte a una calamità naturale (terremoto, alluvione ecc.). Inoltre pensiamo anche a quei casi in cui sarebbe possibile attendere del tempo, ma non è opportuno; molti provvedimenti economici (l’istituzione di una nuova imposta o l’aumento dell’aliquota di una imposta già in vigore, come ad esempio quella sulla benzina) se fossero discussi e conosciuti in anticipo darebbero luogo a fenomeni che occorre invece evitare (accaparramento della merce che aumenterà di prezzo).

I decreti legge sono atti normativi emanati dal Governo e devono essere utilizzati solo in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 Cost.). Quindi il decreto legge ha due presupposti: l’urgenza e la necessità.
Il decreto legge è un atto normativo che ha una durata temporanea, cioè 60 giorni da quando entra in vigore. Entro tale termine il Parlamento lo  deve approvare, cioè lo deve convertire o trasformare in una legge. Altrimenti, se il decreto legge non viene convertito in legge entro 60 giorni decade e non produce effetti.
La differenza fra il decreto legge e i decreti legislativi o decreti delegati consiste in ciò: con il decreto legge il Governo “si prende” temporaneamente il potere di emanare una norma che ha forza di legge; invece con il decreto legislativo o delegato il Parlamento dà al Governo questo potere (quindi il Governo non è libero di decidere come meglio crede, ma deve rispettare tutte le indicazioni dategli dal Parlamento).