brevetto sui farmaci

Gli interessi economici legati al brevetto sui farmaci sono veramente di grande dimensione. Oggi, le multinazionali farmaceutiche finanziano i più importanti istituti di ricerca medica per trovare farmaci in grado di sconfiggere il cancro o altre gravi e diffuse patologie. La legge interviene nel settore della brevettazione per evitare gli enormi guadagni che si possono ottenere nel campo della salute umana.

Si precisa che il brevetto è un atto amministrativo che conferisce al titolare il diritto di esclusiva su una invenzione (decreto legislativo n. 30 del 2005).

Il brevetto può essere chiesto a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale; il brevetto è concesso da un Ufficio Nazionale (per l’Italia, l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi – Uibm), oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (per l’Europa, l’Ufficio Europeo dei Brevetti-Epo).

Nella complessa materia della brevettazione sorgono vari interrogativi. I principi scientifici che devono andare a vantaggio dell’intera umanità (esempio, un vaccino contro l’Aids) possono essere brevettati?

In primis si precisa che un’impresa farmaceutica non può impedire alle altre case farmaceutiche di sfruttare la capacità battericida della penicillina in un “nuovo antibiotico”. Però, la legge vieta la brevettazione dei principi scientifici che devono andare a vantaggio dell’intera umanità; in modo analogo non si possono brevettare i metodi di ricerca scientifica.

Viene spontaneo chiedersi se può essere brevettato un farmaco con una specifica composizione: in altri termini, l’aspirina della Bayer, che è un farmaco con un determinato principio attivo (acido acetilsalicilico), può essere brevettato? È possibile brevettare un nuovo tipo di siringa, o un nuovo termometro per la misurazione della febbre?

In questi casi la legge ammette la brevettazione: quindi, un nuovo presidio medico o un nuovo medicinale con una determinata composizione chimica può essere brevettato.

L’inventore può esercitare il diritto di brevetto in prima persona (utilizzo diretto), oppure può concedere ad altri di utilizzarlo dietro “un compenso”. È noto che nella maggioranza dei casi, lo sfruttamento economico di una nuova invenzione farmacologica non è realizzato personalmente dall’inventore ma viene concesso ad altri con un determinato contratto e in cambio di un compenso; in questo caso si dice che il diritto di esclusiva viene dato in licenza. In questa fase entrano in gioco le multinazionali farmaceutiche che utilizzano varie strategie per realizzare immensi profitti.

Nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a livello globale vi è la necessità di utilizzare alcuni strumenti per sospendere i brevetti. Nel caso specifico dei vaccini contro il SARS-COV-2 il problema è piuttosto complesso. I vaccini in genere, e in particolari quelli a m-Rna contro il Covid-19 sono prodotti biotecnologici complessi, assemblati mediante tecnologie differenti, i cui componenti sono sviluppati a volte da aziende diverse e sono oggetto di una serie di brevetti eterogenei in capo a soggetti diversi.

Non è semplice produrre un vaccino e può accadere che un’azienda farmaceutica non abbia degli strumenti validi e una capacità produttiva adeguata. Gli strumenti per sospendere i brevetti in una situazione di emergenza esistono e si chiamano licenze obbligatorie; queste possono essere richieste quando il titolare del brevetto non intende produrre l’oggetto di un brevetto, o lo fa in misura insufficiente a soddisfare i bisogni.

 

Prof.ssa G. Ronsisvalle