Il contratto è la più importante delle fonti di obbligazione.

L’art. 1321 del codice civile definisce il contratto, come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Pertanto, i rapporti contrattuali sono limitati all’ambito patrimoniale, cioè valutabile in denaro.

La funzione del contratto è diretta: a costituire i rapporti che prima non esistevano (vendita, locazione, donazione, mutuo ecc.); a modificare rapporti giuridici preesistenti (cessione del credito); a estinguere rapporti giuridici preesistenti (compensazione volontaria).

La legge non stabilisce tipi fissi di contratto fra i quali le parti debbono scegliere. La legge regola i tipi di contratto più consueti, ma lascia le parti libere di concludere contratti anche all’infuori di tali tipi, purché abbiano i requisiti essenziali a ogni contratto, non violino i limiti posti dalla legge e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (principio dell’autonomia contrattuale: art. 1322 c.c.).

Libertà contrattuale significa: libertà di scegliere la controparte con la quale stipulare il contratto, libertà di stabilire il contenuto del contratto, libertà di stipulare il contratto all’infuori dei tipi previsti dalla legge purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (contratti atipici). Nelle società moderne questa libertà contrattuale subisce numerosi limiti per l’intervento statale a tutela dell’interesse pubblico o di determinate categorie di cittadini, considerate contraenti deboli (lavoratori subordinati, inquilini, consumatori).

A volte subisce restrizioni la libertà di stabilire i prezzi di vendita di alcuni beni di grande consumo (alcuni generi alimentari, carburanti, ecc.) o la libertà di scegliere la controparte (si pensi alle norme sul collocamento per i contratti di lavoro) e addirittura la libertà di stipulare o non stipulare contratti (si pensi all’obbligo di stipulare il contratto di assicurazione per la circolazione dei veicoli).

 

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