ART. 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA

art. 7 Costituzione italiana

 

La religione cattolica era un tempo considerata la religione ufficiale dello Stato. Lo Statuto albertino stabiliva infatti che “La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato” (art. 1).
Con la prima parte dell’articolo 7 della Costituzione, che riconosce la sovranità della Chiesa cattolica, lo Stato italiano cessa di essere uno Stato confessionale. Lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, hanno ordinamenti distinti, e perseguono fini propri.

 

I Patti Lateranensi, stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano l’11 febbraio 1929, posero fine al dissidio sulla scelta del modello di Stato italiano, laico o confessionale, e segnarono la nascita dello Stato del Vaticano. L’accordo comprendeva:

-un Trattato in base al quale la Santa Sede riconosceva il Regno d’Italia con capitale Roma e a sua volta lo Stato italiano sanciva l’indipendenza del Papato;
-un Concordato con il quale venivano riconosciuti tra l’altro gli effetti civili del matrimonio religioso e l’obbligo dell’insegnamento della dottrina cattolica nella scuola.
Il 18 febbraio 1984 è stato firmato il nuovo Concordato, in base al quale, tra l’altro, l’insegnamento della religione cattolica è diventato facoltativo e ognuno può scegliere di avvalersi o meno di tale insegnamento.