Art. 4 della Costituzione italiana

DIRITTO AL LAVORO

L’articolo 4 proclama il diritto-dovere del cittadino di svolgere un’attività lavorativa. L’espressione “diritto al lavoro” non deve essere però intesa come un vero e proprio diritto soggettivo, da cui deriverebbe per lo Stato l’obbligo di garantire un lavoro a tutti. Lo Stato si impegna comunque a rendere effettivo tale diritto attraverso interventi rivolti a favorire lo sviluppo economico del Paese e a creare le condizioni per raggiungere la piena occupazione.
Pertanto il diritto al lavoro, che la Costituzione riconosce a tutti, non dà una possibilità immediata a chiunque di lavorare, cioè non consente di pretendere un lavoro da un soggetto e di poterlo ottenere per legge. L’articolo 4 è un programma che lo Stato si dà per intervenire nell’economia, allo scopo di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo dell’occupazione.
Il lavoro non è solo un diritto, ma anche un dovere di solidarietà, perché attraverso l’attività lavorativa ognuno di noi contribuisce al progresso economico e sociale della collettività. Nessuno può pretendere di vivere a spese dello Stato, se in grado di lavorare: solo chi non può lavorare per ragioni fisiche o di salute, ha diritto ad essere mantenuto ed assistito dallo Stato.
Il dovere di lavorare è un dovere morale, in quanto non sono previste sanzioni per costringere il cittadino a lavorare.