Lo Stato e la comunità internazionale (art. 10 della Costituzione italiana)

 

 

I rapporti tra lo Stato italiano e gli altri Paesi devono essere regolati in base ad alcuni principi fondamentali stabiliti nella Costituzione.

Le norme nazionali devono rispettare ed applicare le norme del diritto internazionale riconosciute da tutta la comunità internazionale.

Il primo comma dell’art. 10 riconosce l’apertura dello Stato italiano verso la comunità internazionale, della quale accoglie le norme e i trattati internazionali.

La seconda parte dell’articolo 10 prende in considerazione la condizione giuridica dello straniero, al quale viene riconosciuto il diritto di asilo.

Il diritto di asilo concesso agli stranieri che provengono da Paesi non democratici è un importante principio generale, però i casi, le modalità, la durata dell’asilo politico non sono stabiliti nella Costituzione e devono essere disciplinati con una apposita legge.

Il nostro Paese si impegna ad accogliere gli stranieri e ad assicurare, a chi è perseguitato per motivi o reati politici, il diritto a non essere estradato. Questa è una garanzia che i nostri costituenti hanno offerto a chi nella propria terra è perseguitato a causa di un regime che nega la democrazia e la libertà.

Nella realtà attuale bisogna distinguere gli stranieri in due categorie: i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari

La posizione dei cittadini dell’Unione europea è simile a quella dei cittadini italiani; invece i cittadini extracomunitari sono assoggettati a restrizioni che limitano il diritto di ingresso, soggiorno e permanenza nel nostro Paese.

Oggi l’immigrazione rappresenta non solo un’emergenza giuridica ma un problema sociale; infatti per un immigrato extracomunitario l’integrazione nella società non è sempre facile. Pertanto l’immigrazione deve essere sostenuta da una cultura basata sul solidarismo, in modo da allontanare i conflitti e le reazioni esasperate.