Art. 16 libertà di circolazione

L’art. 16 della Costituzione garantisce al cittadino la libertà di circolazione e di soggiorno, cioè la possibilità di spostarsi sul territorio nazionale e di fissare ovunque la sua dimora. Si tratta di una facoltà riservata esclusivamente ai cittadini, nel rispetto della salute e della sicurezza pubblica.

La libertà di circolazione e soggiorno è tutelata dall’ordinamento giuridico mediante una riserva di legge rinforzata per contenuto: dunque la Costituzione riserva la materia alla legge, determinando precisi limiti di contenuto. Pertanto si possono stabilire limiti a questa libertà in casi particolari, cioè per motivi di sanità e sicurezza (ad esempio si impedisce l’accesso ad una zona per evitare il contagio di una malattia pericolosa, oppure si impone ad un criminale di non abbandonare una determinata città). Si prevede anche che queste limitazioni, per evitare abusi, devono essere regolate con apposita legge e in via generale (cioè la legge non può prevedere casi particolari). Inoltre non sono ammesse restrizioni dettate da motivi politici, come avveniva durante il regime fascista quando gli oppositori politici erano mandati al “confino”. I cittadini possono anche viaggiare liberamente all’estero, salvo gli obblighi di legge.

I motivi di sanità previsti dalla norma costituzionale rappresentano tutte quelle situazioni in cui esiste un concreto e reale pericolo di diffusione di una malattia contagiosa, cioè le epidemie ritenute pericolose per la popolazione. In tale ipotesi, la limitazione della libertà di circolazione e soggiorno è giustificata dal rispetto del diritto alla salute dei cittadini. Se lo Stato deve garantire il diritto alla salute di coloro che non hanno contratto la malattia, si vede anche costretto a limitare la libertà di circolazione di coloro che rappresentano un veicolo di contagio. Il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” costituisce uno strumento di limitazione della libertà di circolazione e soggiorno in costanza di emergenza sanitaria epidemiologica al fine di contenere i contagi e limitare la diffusione di un’epidemia in grande scala mediante l’isolamento assoluto di una comunità.