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La caparra è la somma di denaro (o la quantità di beni fungibili) che una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto, per assicurare l’adempimento (caparra confirmatoria) o per fissare la pena del recesso (caparra penitenziale). Se nel contratto non è stabilito che chi ha dato la caparra abbia diritto di recesso, la caparra si presume confirmatoria.

CAPARRA CONFIRMATORIA

La caparra confirmatoria serve per confermare e rafforzare l’avvenuta conclusione del contratto e nel caso di adempimento va restituita o imputata alla prestazione dovuta. Serve anche come cautela per il risarcimento del danno in caso di inadempimento. In questo caso la caparra viene a costituire una liquidazione convenzionale del danno. Infatti, se inadempiente è chi ha dato la caparra, l’altra parte può trattenere la caparra e recedere dal contratto; se inadempiente è chi ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (art. 1385 c.c.). A differenza della clausola penale (cioè la clausola con cui in un contratto si conviene che in caso di inadempimento l’inadempiente sia tenuto ad una determinata prestazione; quindi per effetto di tale clausola il risarcimento del danno è preventivamente fissato nella misura convenuta), invece la caparra confirmatoria non ha funzione limitativa del risarcimento. Pertanto, colui che non è inadempiente può, se preferisce, domandare l’adempimento della obbligazione o la risoluzione del contratto e la liquidazione del danno nel modo ordinario (art. 1223 c.c.).

CAPARRA PENITENZIALE

Se nel contratto è stabilito che chi ha dato la caparra abbia diritto di recesso, la caparra è penitenziale; chi recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta, senza che si faccia luogo ad alcun risarcimento (art. 1386 c.c.). In altri termini si può dire che la caparra penitenziale è il corrispettivo dell’esercizio del diritto di recesso già previsto nel contratto come causa di scioglimento del contratto stesso.