Presidente della Repubblica italiana

 

Il Presidente della Repubblica (o Capo dello Stato) è la massima autorità dello Stato e rappresenta ufficialmente il nostro Paese. A differenza di quanto accade in altri Stati (ad esempio, negli Usa e in Francia) egli non ha, nel nostro ordinamento costituzionale, poteri politici decisivi.

Per equilibrare il peso politico del Governo e del Parlamento, l’Assemblea Costituente decise di introdurre nella Costituzione altri due organi di controllo e di garanzia: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale (quest’ultima è un vero e proprio giudice, del tutto indipendente da altri organi, imparziale e libero di giudicare secondo particolari procedimenti).

Al Presidente della Repubblica è assegnato un ruolo diverso: egli deve controllare e garantire la correttezza costituzionale di molti atti politici del Governo e del Parlamento, richiamando – se necessario – tali organi al rispetto delle norme costituzionali. Non si tratta quindi di un giudice ma di un organo politico, al di sopra delle parti. In nessun caso il Capo dello Stato può sostituirsi agli altri organi (ad esempio al Parlamento nell’approvazione delle leggi, oppure al Governo nell’attuazione di tali leggi).

Il Presidente della Repubblica è un organo rappresentativo, perché rappresenta l’unità nazionale al di sopra dei partiti. È eletto dai rappresentanti del popolo (Parlamento), e quindi rappresenta il popolo da cui deriva i suoi poteri.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e gode dei diritti civili e politici. In particolare il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione (la Valle d’Aosta ha un solo delegato). Dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (50% più 1 dei componenti).

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. A lui non viene affidata una funzione dello Stato, ma partecipa a tutte e tre le funzioni fondamentali, dando impulso all’attività politica, e coordinando sia gli organi del potere legislativo, che quelli del potere esecutivo e del potere giudiziario (art. 91 Cost.).

È un organo di coordinamento

Il Presidente della Repubblica è un organo di coordinamento perché è il supremo moderatore della vita pubblica. Esplica un’attività che si dirige a tutte le funzioni dello Stato, frenando o stimolando l’opera degli altri organi costituzionali, e inserendosi nel sistema come elemento di equilibrio e di intermediazione.

Supplenza del Presidente della Repubblica

Le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso che egli non possa adempierle (per infermità, o assenza) sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni (art. 86 Cost.).

Responsabilità del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (artt. 90 e 134 Cost.). Per tale motivo l’art. 89 Cost. dispone che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica è pienamente responsabile degli atti che compie al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni e viene giudicato dalla magistratura ordinaria.

 

Le sue principali attribuzioni possono essere così raggruppate:

  1. Riguardo alla funzione legislativa:
    1) può inviare messaggi motivati alle Camere, richiamando l’attenzione del Parlamento e del Paese su un determinato problema;
    2) indice le elezioni delle nuove Camere, ne fissa la prima riunione e può convocarle in via straordinaria;
    3) autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge d’iniziativa del Governo.
    4) promulga le leggi, con potere di veto sospensivo (art. 74 Cost.). Infatti il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
    5) emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti;
    6) indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
    7) può sciogliere le Camere nel caso di cattivo funzionamento o di contrasto con la volontà popolare.
    8) può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 59 Cost.);
  2. Riguardo alla funzione esecutiva:
    1) nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri;
    2) nomina i più alti funzionari dello Stato (Prefetti, Ambasciatori ecc.);
    3) ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;
    4) conferisce le onorificenze della Repubblica;
    5) ratifica i trattati internazionali.
  3. Riguardo alla funzione giurisdizionale;
    1) nomina cinque giudici della Corte Costituzionale;
    2) presiede il Consiglio superiore della Magistratura
    3) può concedere la grazia a singoli condannati.