referendum abrogativo

 

Con il referendum abrogativo gli elettori sono chiamati a decidere se eliminare (abrogare) o meno una o più norme di legge. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge (decreto legge – decreto legislativo) è previsto dall’art. 75 Cost. Esso deve essere richiesto alla Corte di Cassazione in ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre da 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali. La Costituzione  e la legge di attuazione stabiliscono come si può arrivare al referendum. A questo scopo un gruppo di elettori può costituire un comitato promotore del referendum, depositando il quesito che sarà sottoposto agli elettori (“volete voi abrogare la norma…?”, “sì”, “no”). Entro un periodo di tempo determinato, stabilito dalla legge, devono essere raccolte 500.000 firme che saranno verificate dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Dopo questa verifica spetta alla Corte costituzionale giudicare sull’ammissibilità costituzionale del referendum, che la Costituzione non ammette sulle leggi in materia di imposte e tasse (per ovvi motivi), di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. Una volta che il referendum sia stato ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale spetta al Presidente della Repubblica indirlo entro certi termini. Al referendum partecipano tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati, cioè che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata e, pertanto, la norma relativa è abrogata a due condizioni: deve partecipare alle votazioni almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto (cioè il 50% più uno di tutti gli elettori); inoltre deve esprimersi a favore dell’abrogazione (con il “sì”) almeno la maggioranza di coloro che hanno votato validamente, cioè con esclusione delle schede bianche e nulle che non sono conteggiate. L’esito positivo del referendum deve essere proclamato dal Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalle votazioni.

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