bonus facciate 2021

BONUS FACCIATE: DI COSA SI TRATTA?

Il “Bonus facciate”, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio, sarà prorogato per l’anno in corso. Tale agevolazione permette di ottenere detrazioni pari al 90% della spesa sostenuta e senza limiti in merito agli importi considerati. In particolare, come precedentemente chiarito, lo sconto in fattura e la cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus spettante. Quindi nessuna solita attesa di 10 anni per l’utilizzo in detrazione fiscale. Non cambia la definizione delle zone immesse all’incentivo. Il bonus facciate spetta infatti agli interventi mirati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale. Purchè essi siano situati in “zone A” e “B” o assimilate.

CHI POTRA’ BENEFICIARNE?

Dall’Agenzia delle Entrate esso viene presentato come il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Ed è proprio lo scopo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che ha portato a questa detrazione che si affianca ed integra il bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus. L’agevolazione ha una portata molto ampia e possono beneficiarne sia gli inquilini che i proprietari. Possono accederne le persone fisiche che le imprese. Per richiedere il bonus è necessario realizzare interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

A CHI SPETTA?

Tuttavia nel “bonus facciate 2021” sono state apportate alcune modifiche. Esso spetta esclusivamente su immobili ricadenti nelle zone A e B. Oppure in zone a queste assimilabili come previsto dal DM 1444/68. Tale situazione dovrà risultare da certificazioni urbanistiche in base alle normative regionali e i regolamenti edilizi comunali. Le zone A comprendono parti di territorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico di particolare pregio ambientale. O anche porzioni di questo. La zona B prevede per esclusione le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A. Si considerano parzialmente edificate le parti del territorio in cui la zona coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,% (circa 1/8) della superficie fondiaria della zona.

 

QUALI LAVORI SONO DA CONSIDERARE FACENTI PARTE DEL BONUS?

Non si può accedere per le zone C, D e F. Queste ultime sono infatti le zone riservate a nuovi complessi insediativi che non siano edificati, o nelle quali l’edificazione non raggiunga i limiti di superficie/ densità previste nella zone B. Rientrano qui anche le zone destinate a insediamenti di nuovi impianti industriali, usi agricoli ecc. Tra i lavori ammessi al bonus facciate rientrano quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici anche solo di pulitura o tinteggiatura. Gli interventi sui balconi o gli ornamenti e fregi delle case. I lavori su grondaie e pluviali; spese accessorie tra cui pulitura, tinteggiatura esterna della facciata. Infine i lavori sulla struttura della facciata che abbiano un’influenza termica che vada oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente complessiva dell’edificio.

QUALE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA?

Requisito fondamentale è che i lavori siano effettuati nell’involucro esterno visibile dell’immobile. Il Bonus facciate prevede la possibilità, come per tutti gli altri bonus edilizi, di ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Riguardo queste ultime possibilità sarà necessario acquisire: il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Esso viene rilasciato dagli intermediari abilitati (ovvero dottori commercialisti, ragionieri ecc.). Serve inoltre l’asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini dell’agevolazione. Infine è necessaria la congruità delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica. Queste documentazioni vengono rilasciate dai tecnici e dai professionisti incaricati per la progettazione e la direzione dei lavori.

FINO A QUANDO POSSO RICHIEDERLO?

La scadenza per richiedere il credito d’imposta è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello della maturazione della detrazione. Infine, c’è da segnalare che, rispetto al super Ecobonus 110%, l’accesso al “Bonus Facciate 2021” è sicuramente più agevole. Nonostante richieda un’adeguata attenzione in tutte le fasi precedentemente descritte per evitare di incorrere in sanzioni amministrative o responsabilità penali.

 

Alessandro Milazzo

Bonus Facciate 2021: cosa serve davvero?

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